CORRIERE LUGLIO 2017

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La legge che fa della tortura un reato

In questo numero dedichiamo una grande attenzione al DDL contro la tortura approvato al Senato che ha snaturalo spirito della Convenzione ONU: una cattiva legge è meglio di nulla, oppure no?

L’Italia nel 1989 ha firmato e ratificato la “Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, e la Convenzione impone agli Stati firmatari l’obbligo di prevedere nel proprio Codice Penale il reato di “tortura”. Da allora il tempo è passato in un colpevole ritardo e la tortura non è ancora diventata un reato presente nel codice penale italiano. Il sindacato autonomo di polizia SIULP ha sempre osteggiato la legge perché vede in essa un grosso vincolo alla propria azione, senza pensare che in tutti i paesi dove esiste tale legge le forze dell’ordine continuano a svolgere tranquillamente i propri compiti senza impedimenti.

Purtroppo, l’Italia non è immune da casi di tortura. Il caso più eclatante è quello di Genova, durante il G8. Ebbene, la Corte per i Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l’Italia nel 2015 dichiarando che quanto accadde a Genova nella scuola Diaz e, successivamente, nella caserma di Bolzaneto “fu tortura”. E certamente le condanne inflitte ai responsabili dal tribunale di Genova sarebbero state ben più pesanti se nel nostro codice fosse stato presente il reato di tortura. Finalmente, dopo anni di vari tentativi, è approdato al Senato il 17 maggio scorso il testo sulla tortura già approvato in prima lettura dalla Camera. Il testo, però, ha subito nella discussione al Senato varie modifiche in senso peggiorativo e, così come è stato approvato stravolge il testo originario e dovrà essere rinviato alla Camera per un ulteriore esame e l’approvazione finale.

Il senatore Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, si è dimesso per protesta. Le modifiche apportate inficiano la definizione stessa di tortura che si discosta notevolmente dalla definizione contenuta nell’art.1 della Convenzione ONU, inoltre il reato di tortura viene derubricato a reato comune, aggravato nel caso di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. E, cosa ancor più grave, è previsto che il reato di tortura è punibile “se commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. Siamo ritornati indietro di anni, al vecchio requisito introdotto dalla Lega Nord in una proposta di legge precedente, un assurdo che escluderebbe la rilevanza penale come tortura di una unica condotta protratta nel tempo. E ancora, il DDL modificato al Senato limita fortemente l’ipotesi di tortura psicologica in quanto esige che il trauma psicologico “sia verificabile”.

Già è difficile, e i vari casi avvenuti in Italia dalla scuola Diaz, dalla caserma di Bolzaneto via via fino a Uva, Aldrovandi e

Cucchi lo dimostrano, provare che si è trattato di tortura, figuriamoci poi provare concretamente la “verificabilità ” del trauma psicologico! In materia di prescrizione, poi, il testo tace. Il reato di tortura dovrebbe prevedere tempi di prescrizione lunghissimi se non addirittura essere imprescrittibile

. Per tutti questi motivi, anche se una brutta legge è sempre meglio di nessuna legge, ACAT si augura che la Camera, dove il testo andrà in discussione il 27 giugno, voglia correggere le evidenti storture prodottesi in Senato, emettendo finalmente dopo tanti anni di scandaloso vuoto in materia, una legge seria e dignitosa, rispettosa dei dettami della Convenzione. 

Sommario
LA LEGGE CHE FA DELLA TORTURA UN REATO
CONSIDERAZIONI ATTORNO A UNA LEGGE ATTESA
L’ITALIA ALLA 119° SESSIONE DEL HRC-ONU
LE ACAT EUROPEE SI RIUNISCONO – I 30 ANNI DI ACAT
SALMO 3 9

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