Minori stranieri non accompagnati, una buona legge?

Secondo quanto stabilito dal testo di legge approvato il 7 aprile 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) in queste ultime settimane le varie regioni stanno pubblicando gli avvisi indirizzati a chi intende diventare tutore volontario di un minore straniero non accompagnato. Figura che rappresenta una novità assoluta, insieme ad altre presenti nel suddetto testo di legge.
In merito ad esso, Acat Italia, condividendo molte delle considerazioni fatte per tempo da organizzazioni ( quali Save the Children e Open Migration) che da sempre si occupano delle questioni migratorie, ha evidenziato i seguenti punti:
• Valutiamo positivamente : 
1.     Ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell’affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.
2.     La competenza sul rimpatrio assistito passa da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore.
3.     Nasce un sistema organico e specifico di accoglienza, con strutture dedicate alla prima accoglienza-identificazione dei minori (in cui il tempo di permanenza massima è dimezzato – da 60 a 30 giorni) e il successivo trasferimento nel sistema di seconda accoglienza in centri che aderiscono al Sistema per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) diffusi su tutto il territorio nazionale.
4.     Il diritto alla salute e all’istruzione, con misure che superano gli impedimenti burocratici che precedentemente non consentivano ai minori soli di goderne a pieno ed effettivamente. A tal proposito la legge infatti prevede da un lato – per quanto concerne il diritto alla salute – l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e dall’altro – per quanto concerne il diritto all’istruzione – l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato e la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio anche quando, al compimento della maggiore età, non si possegga più un permesso di soggiorno.
5.     Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
• Punti Critici:
6. Nel caso dell’elenco dei tutori volontari, di cui al punto 1: – si teme l’assenza di competenze professionali e di parametri di riferimento per interagire in modo efficace con persone – perlopiù minori – portatrici di storie traumatiche.
– l’eccessiva distribuzione della responsabilità che potrebbe indurre confusione nel minore, e deresponsabilizzare i molteplici “responsabili” (tutori, docenti, responsabili centri di accoglienza).